AIIMF  - Metodo Feldenkrais
"Quello che mi interessa ottenere non è la flessibilità del corpo, ma quella della mente."
Moshe Feldenkrais

Associazione

AIIMF - Statuto

ART. 1   - (RAGIONE SOCIALE)

ART. 2   - (FINALITA’ E OGGETTO SOCIALE)

ART. 3   - (TUTELA DEI MARCHI)

ART. 4   - (SEDE)

ART. 5   - (DURATA)

ART. 6   - (FILIALI)

ART. 7   - (ASSOCIATI)

ART. 8   - (DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI)

ART. 9   - (CONCESSIONE D’USO DEI MARCHI)

ART. 10 - (DECADENZA)

ART. 11 - (ESCLUSIONE E RECESSO DEGLI ASSOCIATI)

ART. 12 - (PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE)

ART. 13 - (QUOTE D’ISCRIZIONE)

ART. 14 - (ABUSO DEI SEGNI DISTINTIVI)

ART. 15 - (ORGANI)

ART. 16 - (ASSEMBLEA)

ART. 17 - (CONVOCAZIONE)

ART. 18 - (DELEGHE)

ART. 19 - (COMPETENZE)

ART. 20 - (DELIBERAZIONI)

ART. 21 - (CONFLITTO DI INTERESSI)

ART. 22 - (REVOCA DEGLI INCARICHI)

ART. 23 - (SOSTITUZIONE)

ART. 24 - (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

ART. 25 - (POTERI E COMPITI)

ART. 26 - (DELIBERAZIONI)

ART. 27 - (CARICHE)

ART. 28 - (PRESIDENTE)

ART. 29 - (SEGRETARIO)

ART. 30 - (TESORIERE)

ART. 31 - (RESPONSABILI REGIONALI, INTER-REGIONALI E PROVINCIALI)

ART. 32 - (FIRMA E RAPPRESENTANZA)

ART. 33 - (CONTROLLO AMMINISTRATIVO E CONTABILE)

ART. 34 - (COLLEGIO DEI PROBIVIRI)

ART. 35 - (PATRIMONIO E FONDO COMUNE)

ART. 36 - (CONTABILITÀ E BILANCIO)

ART. 37 - (REGOLAMENTI)

ART. 38 - (SCIOGLIMENTO)

ART. 39 - (LIQUIDAZIONE)

 

 

ART. 1 - (RAGIONE SOCIALE) 

E’ costituita un’Associazione, denominata “ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI DEL METODO FELDENKRAIS”.

La denominazione, oltre che per esteso, potrà essere utilizzata, con valenza interna ed esterna, in forma abbreviata con la seguente sigla “A.I.I.M.F.”.

 

ART. 2 - (FINALITA’ E OGGETTO SOCIALE)

L’Associazione, che non persegue fini di lucro, ha per oggetto la continuazione dell’opera svolta dal Dott. MOSHE FELDENKRAIS, il coordinamento, lo scambio di idee tra i suoi aderenti, la diffusione a scopo didattico, la difesa degli interessi morali, professionali e sociali dei suoi membri, la tutela e la concessione in uso ai propri associati dei seguenti marchi collettivi: “FELDENKRAIS, “METODO FELDENKRAIS” “CONOSCERSI ATTRAVERSO IL MOVIMENTO”, “CONSAPEVOLEZZA ATTRAVERSO IL MOVIMENTO”, “INTEGRAZIONE FUNZIONALE” e di altri che successivamente venissero adottati aventi oggetto connesso o similare il cui brevetto sarà richiesto dalla stessa ai sensi dell’art. 2 del R.D. 21.6.1942 n.929 (Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi d’impresa) e successive modificazioni. In particolare l’Associazione si occuperà di:

A)      raggruppare professionisti che abbiano seguito corsi di formazione, accreditati o riconosciuti dagli organi internazionali competenti (Training Accreditation Board) del “Metodo Feldenkrais” elaborato dal Dott. Moshe Feldenkrais;

B)      sviluppare e promuovere tale metodo attraverso la formazione di base e la formazione permanente, proteggere la sua originalità e tutelarne i principi etici e deontologici;

C)     tutelare la titolarità e l’uso da parte dei membri dei marchi collettivi “Feldenkrais”, “Metodo Feldenkrais”,  “Conoscersi Attraverso il Movimento”, “Consapevolezza Attraverso Il Movimento”, “Integrazione Funzionale” e di altri che successivamente venissero adottati aventi oggetto connesso o similare;

D)       intrattenere legami e scambi culturali;

E)      assistere i propri membri nello sviluppo delle loro problematiche professionali, promuovendo e supportando ogni iniziativa diretta al riconoscimento e alla tutela della figura professionale dell’insegnante Feldenkrais;

F)     organizzare e promuovere corsi di aggiornamento o post-formazione per gli associati, seminari di studio, conferenze, sia a valenza interna, tra gli associati, sia diretti a terzi;

G)      pubblicare un bollettino informativo periodico, testi, libri, pubblicazioni periodiche, opere multimediali, e quanto altro utile alla promozione del Metodo e alla formazione professionale degli insegnanti;

H)      curare l’edizione, la traduzione o la sponsorizzazione di opere relative al “Metodo Feldenkrais”;

I )       promuovere l’eventuale realizzazione di un centro culturale e di ricerca e di una biblioteca;

J)      promuovere e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini statutari.

 

ART. 3 - (TUTELA DEI MARCHI)

L’Associazione si occuperà di ottenere nelle forme previste dal R.D. 21.6.1942 n.929 e succes­sive modificazioni, la tutela dei diritti di brevetto dei seguenti marchi collettivi: “FELDENKRAIS CONOSCERSI ATTRAVERSO IL MOVIMENTO”, “METODO FELDENKRAIS”, “CONSAPEVOLEZZA ATTRAVERSO IL MOVIMENTO”, “INTEGRAZIONE FUNZIONALE” e di altri che successivamente venissero adottati aventi oggetto connesso o similare.

 

ART. 4 - (SEDE)

La sede legale dell'Associazione è ubicata nel comune di Firenze. L’indirizzo ove è posta la sede nell’ambito del comune è: Via Piagentina n.c. 37.

La sede potrà essere trasferita nel territorio dello Stato Italiano con delibera del Consiglio di Amministrazione verbalizzata da un notaio.

 

ART. 5 - (DURATA)

L’Associazione è costituita senza limiti di tempo.

 

ART. 6 - (FILIALI)

L’Associazione potrà creare delle filiali su base regionale, inter-regionale e provinciale: la regolamentazione sulla composizione e sui rapporti tra la sede centrale e le filiali avverrà sulla base di un apposito regolamento da approvare in sede di Assemblea Generale. In ogni caso le filiali dovranno uniformarsi alle linee guida, per lo svolgimento della loro attività, definite dalla sede centrale.

 

ART. 7 – (ASSOCIATI)

Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che rispettino i requisiti di seguito indicati nelle varie categorie:

- soci effettivi: sono soci effettivi le persone fisiche, gli associati fondatori, i membri attivi e i praticanti e quindi professionisti che abbiano seguito il corso di formazione al “Metodo Feldenkrais” accreditato o riconosciuto dagli organi internazionali competenti (Training Accreditation Board) conseguendo il relativo attestato, che accettino lo Statuto e i regolamenti dell’Associazione, che seguano il regolamento di valutazione/certificazione dell’Associazione, e che siano in regola con il versamento delle quote annuali di iscrizione; 

- soci aderenti: sono soci aderenti i membri che abbiano seguito il corso di formazione al “Metodo Feldenkrais” accreditato o riconosciuto dagli organi internazionali competenti (Training Accreditation Board) conseguendo il relativo attestato, che accettino lo Statuto e i regolamenti dell’Associazione e che siano in regola con il versamento delle quote annuali di iscrizione;

- soci studenti: sono i membri attivi studenti che abbiano compiuto almeno i primi due anni di formazione professionale al “Metodo Feldenkrais” in un corso accreditato o riconosciuto dagli organi internazionali competenti (Training Accreditation Board), che accettino lo Statuto e i regolamenti dell’Associazione e che siano in regola col versamento delle quote annuali di iscrizione;

- i soci onorari: designati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone che per il loro prestigio e per la loro onorabilità possano contribuire agli scopi dell’Associazione. Essi possono essere ammessi a svolgere funzioni consultive in seno al Consiglio di Amministrazione. Ai soci onorari non è attribuito alcun diritto di voto. Ai soci onorari non verrà richiesto alcun versamento di quote annuali o altri contributi.

- i soci sostenitori: sono soci sostenitori i soggetti designati dal consiglio di Amministrazione tra coloro che, anche senza possedere i requisiti indicati ai paragrafi a) e b) e c) di questo articolo, abbiano fatto domanda d’iscrizione all’Associazione e che abbiano versato una somma almeno pari all’importo delle quote annuali. Ai soci sostenitori non è attribuito alcun diritto di voto.

Le domande di iscrizione di nuovi associati, dovranno essere presentate al Presidente del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità stabilite dal regolamento interno; il Presidente ne riferirà al Consiglio per la deliberazione.

 

ART. 8 - (DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI)

Il comportamento di ogni associato sia nei confronti degli altri aderenti sia al di fuori dell'Associazione dovrà conformarsi alla correttezza professionale e secondo i regolamenti dell’Associazione. Gli associati si impegnano a rispettare per iscritto le norme statutarie, i regolamenti e le norme deontologiche votati dall’Assemblea Generale.

Gli associati vantano i seguenti diritti, come previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto:

-        eleggere gli organi sociali;

-        essere eletti negli stessi organi sociali;

-        ricevere informazioni ed effettuare controlli;

-        l'associato non potrà in alcun modo essere retribuito economicamente, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta nei confronti dell'Associazione, preventivamente autorizzata dagli organi associativi competenti;

-       l'Associazione svolge in modo prevalente la propria attività con il supporto in forma volontaria e gratuita dei propri associati;

-       tutti gli associati nominati ai sensi dell’ART. 7, a), b), c), hanno diritto di accesso, con spese a proprio carico:

-          ai documenti dell'Associazione;

-          alle delibere assembleari;

-          ai bilanci e rendiconti;

-          ai libri dell'Associazione;

-          tutti gli associati maggiorenni nominati ai sensi dell’Art. 7, a), b), c), hanno diritto di voto l’ammissione e la permanenza nella Associazione dei soci dei soci effettivi e dei soci aderenti diplomati è subordinata al possesso di copertura assicurativa (polizza di assicurazione contro i Rischi della Responsabilità civile verso Terzi, RCT).

 ART. 9 - (CONCESSIONE D’USO DEI MARCHI) L’Associazione consentirà ai propri iscritti, che abbiano i requisiti indicati nell’art. 7 lettere a) , b) e c), o eventualmente ai non associati, di utilizzare i marchi per i quali avrà ottenuto il diritto di brevetto, nello svolgimento della propria attività professionale e didattica, secondo le norme stabilite dal regolamento.

 ART. 10 - (DECADENZA)

Il Consiglio di Amministrazione, su parere dei Probiviri, potrà deliberare la decadenza della facoltà di utilizzazione dei marchi nei confronti dei soci che si siano resi inadempienti agli obblighi imposti dallo Statuto o dai regolamenti, o che abbiano utilizzato gli stessi in modo da recare pregiudizio all’Associazione.

 

ART. 11 – (ESCLUSIONE E RECESSO DEGLI ASSOCIATI)

Ogni associato ha diritto a recedere in ogni momento dal rapporto associativo mediante comunicazione scritta (raccomandata con avviso di ricevimento) al Consiglio di Amministrazione. Gli associati obbligati al pagamento delle quote annuali si considerano esclusi di diritto per il mancato pagamento delle quote associative annuali senza giustificato motivo.

L'Assemblea Generale degli Associati, sentito il Consiglio di Amministrazione, delibera l’esclusione degli associati per uno o più dei seguenti motivi:

a)       in caso di violazione delle norme dello Statuto e dei regolamenti;

b)       quando in qualunque modo l'associato arrechi danni morali o materiali all'Associazione;

c)       quando l'associato tenga una condotta o adotti un comportamento contrastanti con gli scopi, le finalità e il codice deontologico dell'Associazione;

d)       Probiviri
Il tutto secondo quanto previsto nel REGOLAMENTO DISCIPLINARE;

e)       La qualità di associato è intrasmissibile e non cedibile.

 

ART. 12 - (PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE)

L’esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea Generale degli Associati sulla base di una relazione scritta redatta dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di esclusione il socio potrà ricorrere entro 15 giorni dalla conoscenza della delibera di esclusione al Collegio dei Probiviri, il quale ultimo istaurerà un procedimento di cognizione circa le cause di esclusione secondo quanto disposto dal successivo articolo 34 del presente Statuto.

Gli associati receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

L'esclusione dell'associato deliberata dall'Assemblea Generale deve essere comunicata all'interessato da parte del Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.

 

ART. 13 - (QUOTE D’ISCRIZIONE)

L’ammontare delle quote d’iscrizione sarà determinato annualmente in via preventiva dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio d’Amministrazione.

 

ART. 14 – (ABUSO DEI SEGNI DISTINTIVI)

L’Associazione non risponderà degli eventuali abusi compiuti da soci o da terzi dei marchi collettivi da essa protetti o della sua ragione sociale.

 

ART. 15 - (ORGANI)

Organi dell’Associazione sono: 

a)      l’Assemblea Generale degli Associati;

b)      il Consiglio di Amministrazione;

c)      il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore unico;

d)      il Collegio dei Probiviri;

e)      i responsabili regionali, inter-regionali e/o provinciali eventualmente nominati;

f)        l'assemblea può nominare un Presidente onorario su proposta del Consiglio di Amministrazione.

 

ART. 16 - (ASSEMBLEA) 

L’Assemblea è costituita dai membri dell’Associazione nominati ai sensi dell’art. 7 lettere a), b) e c), in regola con il pagamento delle quote di iscrizione almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione.

  

ART. 17 - (CONVOCAZIONE)

L’assemblea dovrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l’anno, entro il termine previsto dal presente statuto per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

L'assemblea dovrà pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 C.C. In tale caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro 60 giorni dalla richiesta.

La convocazione dovrà contenere l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno ed essere inviata a cura del Segretario a tutti i membri dell’Associazione aventi diritto di voto, con un preavviso non inferiore a 16 (sedici)giorni rispetto alla data fissata per l’Assemblea mediante lettera, fax o e mail con avviso di recapito, messaggio SMS con avviso di recapito o con qualunque altro mezzo idoneo a fornire la prova dell’avvenuto recapito, indicato dai soci al momento della iscrizione alla associazione o successivamente comunicato.

Tra la prima e la seconda convocazione dovranno intercorrere non meno di un giorno e non più di 10.

Più dettagliate modalità potranno essere stabilite dal regolamento interno.

- L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Le deliberazioni devono risultare dal verbale redatto dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

 

ART. 18 - (DELEGHE)

I membri aventi diritto di voto potranno conferire delega scritta per la partecipazione all’Assemblea e per l’espressione del voto ad altri membri aventi diritto di voto. Non potranno essere conferite più di cinque (5) deleghe alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.

 

ART. 19 - (COMPETENZE)

L’Assemblea delibera su tutto quanto a lei demandato per legge o per statuto e in particolare:

-          elegge il Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri;

-          approva le linee generali dell’Associazione e le proposte del Consiglio di Amministrazione;

-          delibera sulla revoca dei membri degli organi sopra citati e sulla esclusione dei soci;

-          delibera sulla misura delle quote annuali.

-          delibera le sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e Statuto;

-          approva i regolamenti interni dell’Associazione;

-          delibera in ordine allo scioglimento della associazione e alla devoluzione del patrimonio.

 

ART. 20 - (DELIBERAZIONI)

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri dell’Associazione aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei votanti (valgono ai fini del computo i voti espressi per delega).

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono:

-          in prima convocazione la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti;

-          in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della metà degli intervenuti;

-         per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

 

ART. 21 - (CONFLITTO DI INTERESSI)

Non sono ammessi al voto i soci che abbiano interesse in conflitto in relazione all’argomento oggetto di deliberazione e, in particolare, i soci di cui si debba deliberare l’esclusione o la revoca dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione o la decadenza dal diritto di utilizzazione dei marchi collettivi.

 

ART. 22 - (REVOCA -DEGLI INCARICHI-)

L’Assemblea potrà revocare l’incarico conferito ai membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri che abbiano violato le norme dello Statuto o dei regolamenti o che si siano resi gravemente inadempienti ai loro compiti.

 

ART. 23 - (SOSTITUZIONE)

In caso di revoca, dimissioni o morte dei Consiglieri di Amministrazione, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, dei membri del Collegio dei Probiviri, subentrerà in carica, con la stessa scadenza elettorale del Consigliere precedente, il primo dei non eletti alle ultime votazioni. In assenza di nominativi, da parte dei membri degli organismi in cui si è verificata l’assenza, si procederà alla cooptazione del membro che resterà in carica fino alle elezioni da svolgersi alla prima Assemblea utile.

 

ART. 24 - (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

L’Associazione è diretta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove), sempre in numero dispari, membri eletti dall’Assemblea Generale degli associati tra gli associati aventi diritto al voto; essi dureranno in carica 3 anni e potranno essere rieletti fino a un massimo di due volte consecutive. La carica di consigliere di amministrazione non darà diritto a compenso. Ciascun consigliere avrà diritto esclusivamente al rimborso delle spese anticipate e sostenute per l'espletamento del proprio incarico e debitamente documentate al Tesoriere che provvederà alla liquidazione di detti rimborsi previo consenso del Presidente.

 

ART. 25 - (POTERI E COMPITI)

Al Consiglio di Amministrazione sono devoluti i più ampi poteri di gestione e direzione dell’Associazione secondo i principi fissati dallo Statuto e dai regolamenti approvati in conformità dl medesimo e nel rispetto delle deliberazioni dell’Assemblea.
In particolare spetteranno al Consiglio di Amministrazione:

a) le deliberazioni di ammissione di nuovi associati sulla base delle domande presentate ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;

b) la gestione del patrimonio e degli aspetti economici e finanziari dell’Associazione;

c) la nomina e l’assunzione del personale ausiliario dell’Associazione;

d) la convocazione dell’Assemblea Generale ordinaria e straordinaria degli Associati;

e) la nomina di eventuali responsabili regionali, inter-regionali e/o provinciali;

f) la nomina delle Commissioni;

g) la proposta di modifica dello Statuto e dei regolamenti;

h) le decisioni e i provvedimenti in ordine all’utilizzo dei marchi da parte dei soci;

i) la predisposizione del rendiconto consuntivo e preventivo e del bilancio ordinario della associazione e la documentazione tecnica di corredo, da presentare alla assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno la metà più uno dei consiglieri. In quest'ultimo caso il Consiglio dovrà riunirsi entro 30 giorni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo di comunicazione scritta, anche a mezzo fax o posta elettronica con avviso di recapito o messaggio SMS con avviso di recapito, da inviare a ciascun consigliere almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per ciascuna adunanza. Tali formalità non sono necessarie nei confronti dei consiglieri presenti qualora, alla fine di ciascuna riunione, il Presidente stabilisca il giorno, l'ora ed il luogo della successiva riunione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal consigliere più anziano presente.

 

ART. 26 - (DELIBERAZIONI)

Il Consiglio si costituisce validamente con la presenza di almeno 3 consiglieri (se composto da 5 membri) o almeno 4 consiglieri (se composto da più di 5 membri); il Consiglio vota a maggioranza semplice: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al Consiglio di Amministrazione non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 2 riunioni annue del Consiglio comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile. Per la sostituzione dei consiglieri, comunque cessati dalla carica nel corso del mandato, si applica la procedura prevista dall’art. 23; ma ove l’originaria composizione del consiglio scenda al di sotto di 3 l’intero consiglio dovrà essere rieletto.

Di ogni delibera del Consiglio deve redigersi apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare a cura del Segretario sul libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza del Segretario, il Presidente nomina a tale scopo, fra i presenti, un segretario.

 

ART. 27 - (CARICHE)

Fatta eccezione per il primo Consiglio che sarà eletto in sede di costituzione e le cui cariche saranno conferite in quella sede e fatta eccezione per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione che è conferita dall’Assemblea, sarà competenza del Consiglio di Amministrazione eleggere nel suo seno a maggioranza:

a) il Vicepresidente; b) il Segretario; c) il Tesoriere. Le cariche non sono cumulabili.

 

ART. 28 - (PRESIDENTE)

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Generale degli associati: dirigerà i lavori del Consiglio di Amministrazione e assicurerà il funzionamento dell’Associazione, di cui assumerà anche la rappresentanza in tutti i rapporti giuridici con i terzi.
Egli durerà in carica tre anni e potrà delegare alcune funzioni determinate al Vicepresidente.

In caso di revoca, dimissioni o morte, i poteri a lui spettanti saranno esercitati dal Vicepresidente in via provvisoria, fino alla nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente è il legale Rappresentante della associazione e a esso spetta, in via generale, il potere di firma.

 

ART. 29 - (SEGRETARIO)

Il Segretario coadiuva il Presidente nel disbrigo delle sue funzioni, cura le comunicazioni sociali, redige i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea Generale, curandone la trascrizione su appositi registri, e custodisce l’archivio dell’Associazione. Potrà essere assistito da un vice segretario da lui nominato e durerà in carica tre anni.

 

ART. 30 - (TESORIERE)

Il tesoriere custodisce gli atti amministrativi e finanziari, cura la conservazione dei documenti contabili in conformità alle vigenti disposizioni di legge, cura la contabilità dell’Associazione provvedendo ai pagamenti delle spese necessarie in base a mandato del Presidente. Dovrà fornire i dati necessari per la predisposizione del bilancio in tempo utile e quando gliene facciano richiesta il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio dei Revisori.

Al Tesoriere può essere attribuita, con delibera del Consiglio di Amministrazione, la firma e la rappresentanza della Associazione per gli atti di sua competenza ed in particolare per la gestione dei rapporti nei confronti de gli Istituti di Credito, con facoltà di operare su tutti i conti correnti, e per emettere pagamenti e rilasciare quietanze.

 

ART. 31 – (RESPONSABILI REGIONALI, INTER-REGIONALI E PROVINCIALI)

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, sostituire e revocare responsabili dell’Associazione in ambito regionale, inter-regionale e/o provinciale, sentite le rispettive assemblee.

I responsabili coordinano le attività della associazione e la rappresentano nell’ambito del territorio di loro competenza e tengono i rapporti con gli enti pubblici e privati del territorio.

Essi riferiscono al Consiglio di Amministrazione il quale può, con propria delibera, attribuirgli il potere di sottoscrivere in nome e per conto della associazione determinati, atti, documenti e protocolli di intesa.

 

ART. 32 - (FIRMA E RAPPRESENTANZA)

La rappresentanza e la firma sociale spettano in via generale al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di revoca, dimissioni o morte, i poteri a lui spettanti saranno esercitati dal Vicepresidente in via provvisoria, fino alla nomina del nuovo Presidente.

Al Tesoriere può essere attribuita, con delibera del Consiglio di Amministrazione, la firma e la rappresentanza della Associazione per gli atti di sua competenza ed in particolare per la gestione dei rapporti nei confronti de gli Istituti di Credito, con facoltà di operare su tutti i conti correnti, e per emettere pagamenti e rilasciare quietanze.

Ai delegati regionali inter-regionali e/o provinciali eventualmente nominati può essere attribuito con delibera del Consiglio di Amministrazione il potere di sottoscrivere, in nome e per conto della associazione, tutti gli atti e i documenti che impegnino l’associazione nell’ambito territoriale di relativa competenza.

Il Presidente potrà conferire, nelle forme previste per legge, a membri del consiglio di amministrazione, a soci e a terzi il potere di sottoscrivere determinati atti, e/o documenti in nome e per conto della associazione.

 

ART. 33 - (CONTROLLO AMMINISTRATIVO E CONTABILE)

Il controllo amministrativo e contabile della Associazione potrà essere attribuito, con delibera degli associati, a un Collegio dei Revisori dei conti oppure a un Revisore unico;

Il Collegio dei Revisori è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati dalla Assemblea tra le persone idonee allo scopo, cioè con adeguata esperienza e conoscenza in campo amministrativo e contabile.

Almeno un membro effettivo e un supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro di revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente. I Revisori hanno il compito di esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale; accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione al bilancio annuale; possono in qualunque momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio dei Revisori ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione relative alla spesa. I Revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti fino a un massimo di due volte consecutive.

In alternativa al collegio potrà esser nominato dalla assemblea un Revisore unico, scelto tra gli iscritti nel registro di revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, con le medesime funzione ed attribuzioni del Collegio dei Revisori. Il Revisore dura in carica tre anni e può essere rieletto fino a un massimo di due volte consecutive

 

ART. 34 - (COLLEGIO DEI PROBIVIRI)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti al di fuori dell’Assemblea Generale, di cui almeno uno con cognizioni giuridiche. A essi è delegato l’esame e la soluzione delle vertenze che potranno insorgere tra i membri dell’Associazione, tra gli stessi e i terzi, e tra essi e gli organi della stessa in merito all’applicazione dello Statuto e dei regolamenti e negli altri casi previsti dallo statuto.

Fatta eccezione per i casi di esclusione, deliberati dall’Assemblea Generale, essi decideranno, sentite le parti, ex bono et aequo, senza formalità di procedure e il lodo sarà inappellabile. Il Collegio dei Probiviri instaura di propria iniziativa o su segnalazione del Consiglio di Amministrazione il procedimento disciplinare nei confronti dei membri dell’Associazione secondo quanto previsto nello Statuto e dai Regolamenti.

I Probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti fino ad un massimo di due volte consecutive.

 

ART. 35 - (PATRIMONIO E FONDO COMUNE)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività:

- dalle quote e dai contributi versati dagli associati;

- dagli introiti derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione;

- dalle sovvenzioni e dai frutti prodotti dai beni dell’Associazione;

- da contributi dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati    sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- dagli incassi derivati dalla vendita di pubblicazioni sempre nel pieno rispetto delle attività non lucrative  dell’Associazione;
- da ogni altra sovvenzione o entrata.

I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

I fondi dell'Associazione eccedenti il fabbisogno corrente potranno essere investiti in strumenti finanziari previa delibera del Consiglio di Amministrazione: i frutti, a qualsiasi titolo, derivanti da detti investimenti potranno essere impiegati per attività istituzionali e in ogni caso non potranno mai divenire fonte di distribuzioni, suddivisioni o ripartizioni agli associati o ai terzi.

 

ART. 36 - (CONTABILITÀ E BILANCIO)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, quando lo richiedono particolari esigenze, entro centoottanta giorni dalla sopradetta chiusura, saranno presentati all’assemblea degli associati il bilancio consuntivo di esercizio, che sarà redatto con l'osservanza delle norme del codice civile, e quello di previsione per l’esercizio successivo.

Il Bilancio d'esercizio e il Bilancio preventivo sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione con l’ausilio del Tesoriere, che fornirà tutti i dati opportuni e necessari in suo possesso.

 

ART. 37 – (REGOLAMENTI)

Il Consiglio di Amministrazione cura la redazione di uno o più regolamenti, di un codice professionale e deontologico e di un disciplinare che sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea Generale. Tali regolamenti disciplinano in modo particolareggiato gli argomenti trattati dallo Statuto, con riferimento specifico al funzionamento pratico dell’Associazione e ai principi etici. I regolamenti, codici e disciplinare dovranno essere accettati per iscritto dai nuovi associati.

 

ART. 38 - (SCIOGLIMENTO)

L’Associazione può essere sciolta per delibera dell’Assemblea per i seguenti motivi:

a)      conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;

b)     impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero degli associati indispensabile per il perseguimento dei propri fini;

c)      ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o dovessero impedirne lo svolgimento dell'attività.

 

ART. 39 - (LIQUIDAZIONE)

In caso di scioglimento l’Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori incaricati di procedere all’inventario dei beni e alla liquidazione del patrimonio che, al netto delle passività, sarà devoluto ad altra Associazione analoga o ai fini di pubblica utilità come da Art. 3 comma 190 della Legge n. 662 del 23-12-96.

 

 

Firmato: Giovanna Dolcetti (Presidente AIIMF);  Michele Santoro (Notaio). Vi è il sigillo. Firenze, 08/04/2006

 

 

 

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