(aggiornato e approvato dall'Assemblea Generale dell'8 - 11 - 2003)
PREMESSA
Il codice di condotta professionale descrive il modo in cui noi, in quanto professionisti/insegnanti del Metodo Feldenkrais®, ci poniamo nella relazione con i nostri clienti e studenti, con i nostri colleghi e con altri professionisti.
Noi ci impegnamo a:
1. tenere sempre presenti, nella nostra pratica professionale, anzitutto il benessere e i bisogni del cliente/studente;
2. creare un ambiente sicuro:
a. non fare male o danneggiare alcuno;
b. non creare rischi irragionevoli, tali da causare danni ad alcuno;
3. proteggere la riservatezza di ogni conversazione fra noi e il cliente/studente;
4. non offendere moralmente o fisicamente né abusare sessualmente di chiunque sia da considerare sotto la nostra influenza professionale:
- né le lezioni di Integrazione Funzionale, né quelle di Conoscersi Attraverso il Movimento comportano che il cliente/studente si spogli;
- l'insegnante Feldenkrais nelle lezioni di IF stimola la consapevolezza della persona con movimenti fatti dalle proprie mani guidando le varie parti del corpo nel contesto del rapporto professionale della lezione;
5. rispettare i diritti legali e civili di ogni persona;
6. indirizzare il cliente/studente dal medico o da altri specialisti, se necessario o indicato;
7. presentarci chiaramente, oggettivamente e correttamente per quanto riguarda la nostra preparazione ed esperienza:
- informare il cliente/studente delle tariffe e condizioni di lavoro, durata prevista e finalità;
- descriverci come insegnanti di movimento e consapevolezza attraverso il movimento, Metodo Feldenkrais, e precisare chiaramente quando stiamo insegnando con questo metodo e quando no;
- qualora utilizzassimo titoli di studio che si prestano ad ambiguità, rendere esplicito il loro preciso significato;
8. essere onesti in tutte le transazioni, professionali e altro;
9. evitare di dare una falsa immagine in qualsiasi affare o attività professionale;
10. non praticare sotto l'influenza di alcolici o altra sostanza inebriante o stupefacente;
11. cooperare senza riserve in caso di reclami, si sia o no direttamente coinvolti:
- rispondere ragionevolmente alla richiesta di informazioni, fornendo scritti o spiegazioni come richiesto;
- seguire il risultato di un procedimento di reclamo, come concordato;
- non ostacolare le indagini di un procedimento di reclamo, o alterando i fatti, o minacciando, o vessando chiunque sia coinvolto;
12. stabilire rapporti professionali di cooperazione e di reciproco rispetto con altri insegnanti Feldenkrais e con altri professionisti;
13. tutelare il Metodo e il nome Feldenkrais informando l'Associazione se esso viene utilizzato in modo improprio e arbitrario, e da chi;
14. Il Metodo Feldenkrais è un sistema educativo e deve essere presentato come tale. Non ha particolari relazioni con qualsiasi prospettiva religiosa, spirituale, terapeutica.
CAPITOLO 1: IL METODO
ART. 1 L'Insegnante Feldenkrais® ha seguito un Corso di Formazione quadriennale accreditato o riconosciuto dai TAB (Training Accreditation Board). Riconosce l'importanza di continuare la sua formazione professionale e personale. Contrasta l'esercizio abusivo della professione.
ART. 2 L'Insegnante considera il Metodo un processo di apprendimento, non una terapia.
ART. 3 L'Insegnante porta il contributo della propria esperienza nella comunità Feldenkrais e all'esterno. Sviluppa progetti a favore della collettività, in particolare rivolti a soggetti deboli o svantaggiati per migliorarne la qualità di vita.
ART. 4 Per ottenere la qualifica di assistente (assistant trainer) e di formatore (trainer), si impegna a rispettare le norme stabilite dagli organismi internazionali e/o nazionali competenti.
ART. 5 Si impegna a non insegnare a persone che non siano Insegnanti del Metodo regolarmente diplomati la pratica dell'Integrazione Funzionale®.
CAPITOLO 2: RAPPORTI TRA INSEGNANTI
ART. 1 Gli Insegnanti si ispirano al pricipio del reciproco rispetto e di lealtà. Si scambiano aiuto e sostegno; essi non giudicano ne screditano un loro collega.
ART. 2 In caso di contrasti gli Insegnanti interessati cercheranno di risolvere la questione in prima fase personalmente. In seconda fase potranno chiedere la mediazione del Collegio dei Probiviri.
ART. 3 Gli Insegnanti comunicano all'Associazione la data ed il luogo dei propri seminari e, nell'ottica dello scambio di informazioni, sono invitati a portare a conoscenza dell'Associazione le loro ricerche, articoli, pubblicazioni.
ART. 4 L'Insegnante è vincolato al rispetto della normativa sui marchi registrati, logo, denominazione d'uso; si attiene alla legge italiana sui diritti d'autore e indica le fonti a cui attinge.
ART. 5 L'Insegnante che tiene corsi e seminari in sedi diverse dal suo luogo abituale di lavoro e di residenza, in città, provincie, regioni dove operano altri colleghi, è invitato ad informarli.
CAPITOLO 3: RAPPORTI CON IL PUBBLICO
ART. 1 L'Insegnante cerca di evitare iniziative (es. interviste, articoli, testi pubblicitari, pubblicazioni, seminari, ecc.) che possano dare una idea falsata del Metodo.
ART. 2 Il Metodo Feldenkrais® non rientra nel settore sanitario e parasanitario. L'Insegnante non è autorizzato a usare termini quali: paziente, malato, diagnosi, terapia, curare, guarigione, trattamento ecc. .
ART. 3 L'Insegnante informa i propri allievi che la partecipazione a seminari nazionali, internazionali o a corsi annuali non qualifica e non autorizza all'insegnamento del Metodo Feldenkrais®.
ART. 4 L'Insegnante è tenuto a mantenere il segreto professionale.
ART. 5 L'Insegnante è libero di accettare o rifiutare il lavoro con un allievo.
ART. 6 Gli Insegnanti non discriminano le persone in base al sesso, nazionalità, posizione sociale, età o stato di salute, orientamento sessuale, convinzione religiosa o ideologica. Rispettano le opinioni degli allievi anche se non le condividono.
ART. 7 Nel lavorare con allievi minorenni l'Insegnante chiede il permesso dei genitori o del referente responsabile.
ART. 8 Fotografie, registrazioni audio e video, pubblicazioni che riguardano gli allievi possono essere fatte e/o rese pubbliche soltanto previo consenso dei medesimi.
ART. 9 L'Insegnante adegua il suo onorario in funzione del contesto regionale/sociale, ed evita di svalorizzare il suo lavoro.
ART. 10 E' auspicabile che l'Insegnante presenti "L'Associazione Italiana Insegnanti del Metodo Feldenkrais" durante i suoi seminari, nei suoi articoli e pubblicazioni e nelle interviste.
CAPITOLO 4: STUDENTI NEI CORSI DI FORMAZIONE
In accordo con quanto stabilito dalla Normativa per l'Accreditamento dei Corsi di Formazione, approvata dall'Assemblea Generale (del 9 marzo 2002):
ART. 1 Gli studenti in Corso di Formazione sono tenuti a servirsi dell'aiuto di soci Insegnanti del Metodo o del CdA per l'eventuale pubblicazione di articoli, testi pubblicitari ecc.. Qualsiasi pubblicazione dell'Associazione è aperta al loro contributo.
ART. 2 Gli studenti che frequentano il terzo e il quarto anno del corso di formazione sono autorizzati a condurre gruppi soltanto nel caso in cui la loro formazione prosegua fino al completamento del IV anno. Essi devono dichiararsi studenti autorizzati all'insegnamento di "Conoscersi Attraverso il Movimento®". Non possono servirsi della qualifica di Insegnanti del Metodo Feldenkrais®, né utilizzare il termine "Integrazione Funzionale®".