AIIMF  - Metodo Feldenkrais
"Quello che mi interessa ottenere non è la flessibilità del corpo, ma quella della mente."
Moshe Feldenkrais

Associazione

Codice Deontologico AIIMF: linee etiche

(aggiornato e approvato dall'Assemblea Generale dell'8 - 11 - 2003)

PREMESSA

Il codice di condotta professionale descrive il modo in cui noi, in quanto professionisti/insegnanti del Metodo Feldenkrais®, ci poniamo nella relazione con i nostri clienti e studenti, con i nostri colleghi e con altri professionisti.

Noi ci impegnamo a:

1. tenere sempre presenti, nella nostra pratica professionale, anzitutto il benessere e i bisogni del cliente/studente;

2. creare un ambiente sicuro:

a. non fare male o danneggiare alcuno;

b. non creare rischi irragionevoli, tali da causare danni ad alcuno;

3. proteggere la riservatezza di ogni conversazione fra noi e il cliente/studente;

4. non offendere moralmente o fisicamente né abusare sessualmente di chiunque sia da considerare sotto la nostra influenza professionale:

- né le lezioni di Integrazione Funzionale, né quelle di Conoscersi Attraverso il Movimento comportano che il cliente/studente si spogli;

- l'insegnante Feldenkrais nelle lezioni di IF stimola la consapevolezza della persona con movimenti fatti dalle proprie mani guidando le varie parti del corpo nel contesto del rapporto professionale della lezione;

5. rispettare i diritti legali e civili di ogni persona;

6. indirizzare il cliente/studente dal medico o da altri specialisti, se necessario o indicato;

7. presentarci chiaramente, oggettivamente e correttamente per quanto riguarda la nostra preparazione ed esperienza:

- informare il cliente/studente delle tariffe e condizioni di lavoro, durata prevista e finalità;

- descriverci come insegnanti di movimento e consapevolezza attraverso il movimento, Metodo Feldenkrais, e precisare chiaramente quando stiamo insegnando con questo metodo e quando no;

- qualora utilizzassimo titoli di studio che si prestano ad ambiguità, rendere esplicito il loro preciso significato;

8. essere onesti in tutte le transazioni, professionali e altro;

9. evitare di dare una falsa immagine in qualsiasi affare o attività professionale;

10. non praticare sotto l'influenza di alcolici o altra sostanza inebriante o stupefacente;

11. cooperare senza riserve in caso di reclami, si sia o no direttamente coinvolti:

- rispondere ragionevolmente alla richiesta di informazioni, fornendo scritti o spiegazioni come richiesto;

- seguire il risultato di un procedimento di reclamo, come concordato;

- non ostacolare le indagini di un procedimento di reclamo, o alterando i fatti, o minacciando, o vessando chiunque sia coinvolto;

12. stabilire rapporti professionali di cooperazione e di reciproco rispetto con altri insegnanti Feldenkrais e con altri professionisti;

13. tutelare il Metodo e il nome Feldenkrais informando l'Associazione se esso viene utilizzato in modo improprio e arbitrario, e da chi;

14. Il Metodo Feldenkrais è un sistema educativo e deve essere presentato come tale. Non ha particolari relazioni con qualsiasi prospettiva religiosa, spirituale, terapeutica.

CAPITOLO 1: IL METODO

ART. 1 L'Insegnante Feldenkrais® ha seguito un Corso di Formazione quadriennale accreditato o riconosciuto dai TAB (Training Accreditation Board). Riconosce l'importanza di continuare la sua formazione professionale e personale. Contrasta l'esercizio abusivo della professione.

ART. 2 L'Insegnante considera il Metodo un processo di apprendimento, non una terapia.

ART. 3 L'Insegnante porta il contributo della propria esperienza nella comunità Feldenkrais e all'esterno. Sviluppa progetti a favore della collettività, in particolare rivolti a soggetti deboli o svantaggiati per migliorarne la qualità di vita.

ART. 4 Per ottenere la qualifica di assistente (assistant trainer) e di formatore (trainer), si impegna a rispettare le norme stabilite dagli organismi internazionali e/o nazionali competenti.

ART. 5 Si impegna a non insegnare a persone che non siano Insegnanti del Metodo regolarmente diplomati la pratica dell'Integrazione Funzionale®.  

CAPITOLO 2: RAPPORTI TRA INSEGNANTI

ART. 1 Gli Insegnanti si ispirano al pricipio del reciproco rispetto e di lealtà. Si scambiano aiuto e sostegno; essi non giudicano ne screditano un loro collega.

ART. 2 In caso di contrasti gli Insegnanti interessati cercheranno di risolvere la questione in prima fase personalmente. In seconda fase potranno chiedere la mediazione del Collegio dei Probiviri.

ART. 3 Gli Insegnanti comunicano all'Associazione la data ed il luogo dei propri seminari e, nell'ottica dello scambio di informazioni, sono invitati a portare a conoscenza dell'Associazione le loro ricerche, articoli, pubblicazioni.

ART. 4 L'Insegnante è vincolato al rispetto della normativa sui marchi registrati, logo, denominazione d'uso; si attiene alla legge italiana sui diritti d'autore e indica le fonti a cui attinge.

ART. 5 L'Insegnante che tiene corsi e seminari in sedi diverse dal suo luogo abituale di lavoro e di residenza, in città, provincie, regioni dove operano altri colleghi, è invitato ad informarli.

CAPITOLO 3: RAPPORTI CON IL PUBBLICO

ART. 1 L'Insegnante cerca di evitare iniziative (es. interviste, articoli, testi pubblicitari, pubblicazioni, seminari, ecc.) che possano dare una idea falsata del Metodo.

ART. 2 Il Metodo Feldenkrais® non rientra nel settore sanitario e parasanitario. L'Insegnante non è autorizzato a usare termini quali: paziente, malato, diagnosi, terapia, curare, guarigione, trattamento ecc. .

ART. 3 L'Insegnante informa i propri allievi che la partecipazione a seminari nazionali, internazionali o a corsi annuali non qualifica e non autorizza all'insegnamento del Metodo Feldenkrais®.

ART. 4 L'Insegnante è tenuto a mantenere il segreto professionale.

ART. 5 L'Insegnante è libero di accettare o rifiutare il lavoro con un allievo.

ART. 6 Gli Insegnanti non discriminano le persone in base al sesso, nazionalità, posizione sociale, età o stato di salute, orientamento sessuale, convinzione religiosa o ideologica. Rispettano le opinioni degli allievi anche se non le condividono.

ART. 7 Nel lavorare con allievi minorenni l'Insegnante chiede il permesso dei genitori o del referente responsabile.

ART. 8 Fotografie, registrazioni audio e video, pubblicazioni che riguardano gli allievi possono essere fatte e/o rese pubbliche soltanto previo consenso dei medesimi.

ART. 9 L'Insegnante adegua il suo onorario in funzione del contesto regionale/sociale, ed evita di svalorizzare il suo lavoro.

ART. 10 E' auspicabile che l'Insegnante presenti "L'Associazione Italiana Insegnanti del Metodo Feldenkrais" durante i suoi seminari, nei suoi articoli e pubblicazioni e nelle interviste.

CAPITOLO 4: STUDENTI NEI CORSI DI FORMAZIONE

In accordo con quanto stabilito dalla Normativa per l'Accreditamento dei Corsi di Formazione, approvata dall'Assemblea Generale (del 9 marzo 2002):

ART. 1 Gli studenti in Corso di Formazione sono tenuti a servirsi dell'aiuto di soci Insegnanti del Metodo o del CdA per l'eventuale pubblicazione di articoli, testi pubblicitari ecc.. Qualsiasi pubblicazione dell'Associazione è aperta al loro contributo.

ART. 2 Gli studenti che frequentano il terzo e il quarto anno del corso di formazione sono autorizzati a condurre gruppi soltanto nel caso in cui la loro formazione prosegua fino al completamento del IV anno. Essi devono dichiararsi studenti autorizzati all'insegnamento di "Conoscersi Attraverso il Movimento®". Non possono servirsi della qualifica di Insegnanti del Metodo Feldenkrais®, né uti­lizzare il termine "Integrazione Funzionale®".

 

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